A un mese dall'entrata in vigore della L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), l'analisi del testo normativo disegna importanti modifiche che interessano il trattamento economico dei lavoratori dipendenti, sotto un profilo fiscale e contributivo.
Sotto il profilo del trattamento fiscale, a decorrere dal 1 gennaio 2022, la Legge di Bilancio 2022 ha ridefinito le aliquote, portandole da 5 a 4, e riparametrando gli scaglioni di imposizione:
- resta immutato il primo scaglione per i redditi fino a 15 mila euro come anche l'aliquota al 23%;
- resta immutato il secondo scaglione per i redditi tra 15.001 e 28.000 euro con un abbassamento dell'aliquota dal 27% al 25%;
- viene ridotto di 5.000 euro il terzo scaglione ricomprendendo i redditi tra 28.001 e 50.000 euro (prima 55.000), accompagnato da una riduzione dell'aliquota dal 37% al al 35%;
- il quarto scaglione per i redditi oltre 50.000 euro con un'aliquota pari al 43% è quello che risente della maggiori variazioni in quanto di fatto "anticipa" di 25.000 euro (prima era 75.000) la maggiorazione del 2% del l'ex quinto scaglione (prima era 41% per i redditi tra 55.000 e 75.000)
Sostanzialmente le modifiche agli scaglioni e alle aliquote progressive irpef sono volte ad agevolare i redditi medi (tra 15.000 e 50.000), ribaltando gli effetti della minore imposizione in un anticipo di prelievo fiscale per i redditi nella fascia tra 50.000 e 75.000.
Accanto alle modifiche summenzionate la L. 234/2021 affianca una rimodulazione del sistema delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilato e del trattamento integrativo.
L'effetto della rimodulazione delle detrazioni tende ad amplificare il risparmio d'imposta per i redditi medi e ad allargare le maglie degli "effetti benefici" anche sui redditi più bassi, incrementando la spettanza della detrazione fissa (1880 euro) fino a 15.000 euro di reddito complessivo (precedentemente 8.000).
Si riconferma la volontà di favorire i redditi medi con un aumento della detrazione fissa (da 978 a 1910) nella fascia 15.000 - 50.000 euro, con un ulteriore incremento di 65 euro della detrazione spettante per i redditi compresi tra 25.000 e 35.000 euro.
Le modifiche al trattamento integrativo hanno avuto, invece, un effetto volto ad agevolare esclusivamente i redditi bassi prevedendo una invariabilità del quantum e delle condizioni di spettanza per i redditi fino a 15.000 euro.
Di fatto fino a 15.000 euro il trattamento integrativo continua ad essere ordinariamente riconosciuto sulla base di un principio di "capienza" (imposta lorda redditi lavoro > detrazioni lavoro spettanti ) per l'importo di euro 1200/365 gg.
Invece per i redditi tra 15.001 e 28.000 il trattamento integrativo troverà riconoscimento su un principio esattamente contrario ovvero di "incapienza" (imposta lorda redditi lavoro < detrazioni spettanti*) e per un importo esattamente pari all'incapienza medesima, sempre nel limite massimo di euro 1.200/anno.
* si considerano le detrazioni per i carichi di famiglia; detrazioni per i redditi da lavoro; detrazioni per gli interessi passivi sui mutui relativi a terreni e abitazione principale contratti entro il 31 dicembre 2021; detrazioni per spese di ristrutturazione e riqualificazione energetica sostenute fino al 31 dicembre 2021.
Alle modifiche sopra indicate si aggiungano quelle che interverranno dal 1 marzo 2022 con l'assorbimento nell'assegno unico universale delle detrazioni per figli a carico minorenni. Rimane invariata la spettanza della detrazione per i figli a carico minorenni relativa ai mesi di gennaio e febbraio il cui importo, se richiesto sul cedolino paga, sarà annualizzato su 12 mensilità paga.
Se sembrano tante le modifiche fiscali che dal 1 gennaio 2022 riguarderanno l'elaborazione dei prospetti paga, non da meno lo sono le modifiche al trattamento contributivo, temporanee ed altre strutturali.
Una modifica certamente temporanea, limitata al solo 2022, è quella prevista dall'esonero pari allo 0,8% sull'aliquota contributiva a carico del dipendente.
Trattasi di una riduzione dell'aliquota di finanziamento del contributo IVS a carico del lavoratore ammessa limitatamente ad una retribuzione mensile imponibile non superiore ai 2.692 euro mensili (su tredici mensilità).
Parliamo invece di modifiche strutturali in riferimento agli effetti che la riforma degli ammortizzatori sociali in corso di rapporto (integrazioni salariali) avrà sulle aziende dei settori del terziario e commercio con le previsioni dell'estensione del FIS anche per aziende con un solo dipendente ed estensione della CIGS a tutte le aziende con un numero di dipe >15.
Quindi dal 1 gennaio 2022 il restyling sulle aliquote ordinarie di finanziamento ai trattamenti di integrazione salariale del settore terziario/commercio avrà effetti di un maggior prelievo contributivo, c/azie e c/dipe, per i trattamenti erogati dal fondo di integrazione salariale (FIS)
- pari allo 0,50% per i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente nel semestre precedente fino a 5 dipendenti (precedentemente non prevista)
- pari allo 0,80% per i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente nel semestre precedente più di 5 dipendenti (precedentemente pari allo 0,45% fino a 15 dipe e 0.65% oltre 15 dipe).
Sulle aziende commerciali con più di 15 dipe si aggiungerà il contributo di finanziamento alla CIGS pari allo 0.90%, per un'aliquota totale FIS+CIGS del 1.70%
In relazione alle maggiorazioni del carico contributivo, per il solo anno 2022 sono previste aliquote ridotte di finanziamento al FIS e CIGS per le aziende interessate dalle modifiche:
- fino a 5 dipendenti: 0,15%
- da 6 a 15 dipendenti: 0,55%
- più di 15 dipendenti: FIS 0,69% + CIGS 0.27%
- più di 50 dipendenti (imprese commerciali, comprese logistica e le agenzie di viaggio e turismo, compresi i tour operator): 0,24% (CIGS ordinaria al 0.90% in quanto già precedentemente prevista).
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