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Una tantum ex DL 50/2022 (Bonus 200 euro): qualche commento su caratteristiche, limiti e criticità

Per far fronte agli effetti inflattivi e del c.d. "caro vita" derivanti dal conflitto in Ucraina, il Legislatore ha previsto una forma di sostegno economico a favore di tutti i lavoratori, disciplinandone l'erogazione negli articoli 31 e 32 del DL 50/2022.
Un testo normativo che ha destato e desta ancora non poche perplessità e dubbi interpretativi, a cui si è succeduto il messaggio INPS 2397/2022 che null'altro aggiunge (e chiarisce) se non in merito alle modalità tecniche di conguaglio delle somme anticipate da parte dei datori di lavoro nelle denunce delle retribuzioni.
Ripercorriamo insieme il testo normativo commentando e interpretando quanto risulta ancora non perfettamente chiaro per quel che riguarda i lavoratori dipendenti destinatari del "Bonus 200 euro".  

A mio parere sembra abbastanza oggettivo che l'art. 31 voglia specificamente disciplinare la circostanza di erogazione in capo a quei lavoratori con titolarità di un rapporto qualificabile da "continuità e stabilità nella prestazione" (tempo determinato e indeterminato), rimandando, al successivo articolo, la trattazione per tutte quelle fattispecie che non siano dipendenti o che, nell'alveo della subordinazione, siano titolari di rapporti che potremmo definire "temporanei" (esempio i lavoratori stagionali).

Ma procediamo un passo alla volta, prima di tutto richiamando i requisiti che debbano essere rispettati per aver diritto all'erogazione automatica in capo al datore di lavoro:
  1. essere un lavoratore dipendente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ovvero (..) rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico (cui...) retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
  2. non essere titolare dei trattamenti di cui all'articolo 32;
  3. nel primo quadrimestre dell'anno 2022 aver "beneficiato" dell'esonero di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (esonero 0,80% su ctr IVS c/dipe) per almeno una mensilità;
  4. essere titolare di un rapporto di lavoro subordinato "attivo" al periodo paga di Luglio 2022;
  5. se part time e titolare di più rapporti di lavoro, richiedere l'erogazione ad un solo datore di lavoro.
Veniamo ora all'analisi dei punti sopra riportati.
In merito al primo punto la norma richiama ad un requisito oggettivo, ovvero ai lavoratori con rapporti di lavoro subordinato senza alcuna distinzione tra tempo determinato e indeterminato, neppur nel richiamo alle disposizioni di cui al comma 121 art. 1 della Legge 234/2021 che, di fatto, esclude solo i rapporti di lavoro domestico (vedi anche comma 8 art. 32 DL 50/2022). 
Nel richiamo alle al comma 121 art 1 L. 234/2021 si potrebbe probabilmente leggere un ulteriore requisito, soggettivo e strettamente correlato all'aspetto di cui al successivo punto 3, che richiederebbe (almeno) per la mensilità di erogazione che la retribuzione imponibile non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro.

In merito al secondo punto particolari dubbi non ci sono se non per quanto concerne il comma 13 dell'art. 32 riguardante i lavoratori stagionali. 

L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, un'indennità una tantum pari a 200 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.

Il principale dilemma che si legge nei tanti commenti e quesiti riguarda la prima parte del periodo che, potrebbe indurre (erroneamente a mio avviso e vi spiego di seguito il perché) a pensare che i lavoratori a tempo determinato siano esclusi dall'erogazione automatica di cui all'art. 31. 
Il comma 13 dell'art. 32 disciplina specificamente, nelle esclusioni di cui all'art. 31, i lavoratori stagionali che, con una chiara "virgola", nel testo sono ulteriormente qualificati nelle forme del rapporto a termine e intermittente.
Intenderei, quindi, quella virgola prima del  "a tempo determinato e intermittenti" come introduttiva di una locuzione qualificativa e non elencativa; una interpretazione che mi sovviene anche in relazione alle indicazioni normative richiamate nel testo (a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81) che, appunto, non fanno alcuna menzione dell'art. 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che, ricordiamo, disciplina il lavoro a tempo determinato.

In merito al punto terzo ci sono tanti dubbi su cosa il Legislatore volesse intendere con "aver beneficiato" o se piuttosto intendesse "aver diritto". 
Un dubbio che cambia non poche cose se pensiamo che tanti lavoratori assunti solo a maggio 2022 (ovvero dopo il quadrimestre di riferimento per la verifica della fruizione dell'esonero dello 0,8%) o senza alcun rapporto di lavoro nel 2022 o di altra prestazione di cui all'art.32 potrebbero rimanere esclusi dal beneficio. Il che non rientrerebbe, ovviamente, nella ratio della norma che invece vuol sostenere economicamente i lavoratori in un particolare momento di chiara difficoltà economica.

Sul quarto punto, con riferimento alla locuzione "nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022", ha fatto chiarezza il messaggio INPS n. 2397/2022 che ha definitivamente confermato che Luglio 2022 sia da intendersi come "competenza paga" 


Modalità di esposizione dei dati relativi al conguaglio dell’indennità una tantum
I datori di lavoro, al fine di recuperare l’indennità anticipata ai lavoratori, nelle denunce di competenza del mese di luglio 2022 (...)


Le criticità legate al bonus in questione sono molteplici, tante non trattate in questo articolo ma che chiaramente stanno investendo professionisti e aziende, vedasi quella della gestione della dichiarazione che il lavoratore dovrà rilasciare al datore di lavoro.
La dichiarazione rilasciata dal lavoratore giocherà un ruolo fondamentale nella valutazione che gli addetti ai lavori saranno chiamati ad effettuare sul suo contenuto, specialmente per tutte quelle circostanze in cui il datore di lavoro dovrà valutare la spettanza facendo necessariamente affidamento sulla buona fede e la veridicità della dichiarazione resa dal lavoratore, anche per quel che riguarda la circostanza richiamata all'ultimo punto cinque. 
E' una grande criticità visto che d oggi siamo ancora in attesa di conoscere le eventuali modifiche che la legge di conversione eventualmente apporterà al testo del decreto e alle istruzioni che l'INPS rilascerà per quel che concerne le modalità di recupero delle somme erroneamente/indebitamente erogate.




Articolo di Bruno Olivieri
(Consulente del Lavoro in Pescara)


2 commenti:

Anonimo ha detto...

Buongiorno. La mia azienda ha preteso che il dipendente facesse richiesta di avere il Bonus tramite un sito web ad hoc in una finestra temporale molto stretta che si è chiusa l'11 luglio (!). Questo perché successivamente veniva chiusa l'elaborazione per il cedolino. Purtroppo mi sono attardato nel fare tale richiesta, anche perché ero in ferie, e ora mi negano questo Bonus. Ma è ancora luglio! Volevo chiedere se è lecito questo comportamento da parte dell'azienda: sono eleggibile per il Bonus (esonero 0,80% in Aprile) e sono dipendente attivo in luglio. Non mi viene concesso soltanto per una mera difficoltà di elaborazione cedolino! Che cosa ne pensa? Grazie mille, Francesco.

Bruno Olivieri ha detto...

Buonasera Anonimo del 18/07/2022.
L'art. 31 e 32 non definiscono alcun termine "decadenziale" per il rilascio della suddetta dichiarazione da parte del lavoratore al datore di lavoro.
Quindi datore di lavoro ha piena autonomia nel definire "internamente" un termine qualificabile come quello "ultimo utile" per la ordinaria elaborazione del cedolino paga di liquidazione dell'una tantum in questione.
Si aggiunga che "ordinariamente" l'erogazione dell'una tantum è prevista nel mese paga di Luglio 2022 (normalmente elaborata i primi giorni del mese di agosto oppure in procinto di fine del mese in questione).

Tornando al Suo caso, nelle more del legittimo e in buona fede ritardo nel rilasciare la dichiarazione e, quindi, nel rispetto nelle disposizioni aziendali (termine di presentazione), a personale parere, essendo l'azienda ancora ampiamente nei termini per l'erogazione dell'una tantum, dovrà accettare la Sua richiesta e adempiere alle disposizioni normative.

Consiglierei quindi di provvedere a compilare e a far pervenire in azienda la comunicazione, spiegando che la medesima è entro i termini in quanto la norma non prescrive alcun termine decandenziale e in quanto il Suo ritardo era giustificato dall'assenza per ferie.

Saluti.