La Legge di Bilancio per il 2022 (Legge n. 234/2021) ha previsto al comma 137 dell'art. 1 una decontribuzione sperimentale per il solo anno 2022 a favore delle lavoratrici madri che rientrassero a lavoro dopo il congedo obbligatorio di maternità.
In via sperimentale, per l'anno 2022, è riconosciuto nella misura del 50 per cento l'esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Il suddetto esonero, nella versione di cui al testo normativo, è finalizzato quindi ad agevolare il rientro a lavoro della lavoratrice che abbia concluso il congedo obbligatorio di maternità, nel rispetto dei seguenti requisiti:
- lavoratrice dipendente del settore privato;
- nella misura del 50 per cento dei contributi previdenziali a suo carico;
- a decorrere dal rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per la durata massima di un anno.
Le prime indicazioni INPS che decretano l'operatività dell'esonero arrivano solo il 19 settembre con la circolare n. 102/2022 che chiarisce alcuni aspetti sull'applicabilità dell'esonero, lasciando sicuramente qualche perplessità nell'ipotesi di rientro dal congedo facoltativo. Analizziamo di seguito le principali caratteristiche commentando talune.
- LAVORATRICI DESTINATARIE: Tutte le lavoratrici dipendenti di datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo.
- FRUIZIONE DEL CONGEDO DI MATERNITA': ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione, è necessario che la lavoratrice abbia fruito del congedo obbligatorio di maternità disciplinato dall’articolo 16 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151. Laddove la lavoratrice dal periodo di interdizione post partum di cui all’articolo 17 Dlgs 151/2001 e/o fruisca dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio o di , la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice.
- RAPPORTI DI LAVORO AGEVOLABILI: l’esonero contributivo in oggetto è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente, sia instaurati che instaurandi, del settore privato, ivi compreso il settore agricolo, in riferimento alle lavoratrici destinatarie dell'agevolazione.
- AGEVOLAZIONE RICONOSCIUTA: L’esonero è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice;
- DURATA AGEVOLAZIONE: l’esonero ha una durata massima di dodici mensilità, che decorrono dal mese di competenza in cui si è verificato il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro, al termine della fruizione del congedo (obbligatorio facoltativo).
- RICHIESTA E COMPATIBILITA' CON ALTRE AGEVOLAZIONI: I datori di lavoro, prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo, dovranno inoltrare all’INPS un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “0U”. L’esonero contributivo in trattazione è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, anche con l’esonero di 0,8% a carico del lavoratore, previsto dall’articolo 1, comma 121, della medesima legge di Bilancio 2022, sulla quota di contribuzione residua a carico della lavoratrice.
Articolo di Bruno Olivieri
(Consulente del Lavoro in Pescara)
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