Da una prima lettura del decreto legge, in relazione alle modifiche apportate all'art. 29 del d.lgs. 276/2003, risultano di notevole rilevanza quelle in tema di responsabilità solidale, specie per i distacchi.
Art. 29 coma 2 lett. b) D.L. 19/2024
- il comma 2 dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 disciplina che "il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto";
- che il comma 5 bis dell'art 18 d.lgs. 276/2003 riguarda l'apparato sanzionatorio applicabile cosiddetti distacchi non genuini ovvero "nei casi di (...) distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1"
considerato che l'estensione dei principi solidaristici testualmente previsti in caso di appalto si ritenevano già estendibili a tutte quelle circostanze in cui fosse ravvisabile il "il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale”(Corte costituzionale, sentenza n 254/2017), come espressamente ribadito da documenti di prassi (Circolare INL 7/2018, in relazione ai distacchi infra-rete), la novella legislativa introdotta dall'art. 29 coma 2 lett. b) D.L. 19/2024 si potrebbe di fatto ritenere la prima ufficiale trasposizione normativa, per ora solo sui distacchi non genuini, di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale.
Articolo di Bruno Olivieri
(Consulente del Lavoro in Pescara)
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